Norme in materia di procreazione medicalmente assistita. (GU n.45 del 24-2-2004)
Art. 12, comma 6:
Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro.
Posted: Maggio 23, 2018 by admin
Legge 19 febbraio 2004, n. 40
Norme in materia di procreazione medicalmente assistita. (GU n.45 del 24-2-2004)
Art. 12, comma 6:
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